AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 
                               Art. 1.
 
                 Ampliamento dei casi di connessione
 1. Nell'articolo 12 del codice di procedura penale (a) le lettere b)
e c) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
   "  b)  se  una  persona e' imputata di piu' reati commessi con una
sola  azione  od  omissione  ovvero  con  piu'  azioni  od  omissioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso;
    c)  se  dei  reati per cui si procede gli uni sono stati commessi
per eseguire o per occultare gli  altri  o  in  occasione  di  questi
ovvero  per  conseguirne  o  assicurarne  al  colpevole o ad altri il
profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita'.".
  2. Nell'articolo 17 del codice di procedura penale (a)  la  lettera
b) del comma 1 e' soppressa.
(( 3. Nell'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di        ))
(( procedura penale (a) sono soppresse le parole: "di reato        ))
(( continuato o".                                                  ))
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             (a)  Si  trascrive  il testo degli articoli 12, 17 e 371
          del  codice  di  procedura  penale,  come  modificati   dal
          presente articolo:
             "Art.  12  (Casi di connessione). - 1. Si ha connessione
          di procedimenti:
               a) se il reato per cui si procede e' stato commesso da
          piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se piu'
          persone  con  condotte   indipendenti   hanno   determinato
          l'evento;
          b)  se  una  persona e' imputata di piu' reati commessi con
          una sola azione od omissione  ovvero  con  piu'  azioni  od
          omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
          c)  se  dei  reati  per  cui  si procede gli uni sono stati
          commessi per eseguire  o  per  occultare  gli  altri  o  in
          occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al
          colpevole  o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o
          l'impunita'".
            "Art. 17 (Riunione di processi).  -  1.  La  riunione  di
          processi  pendenti  nello  stesso  stato e grado davanti al
          medesimo  giudice   puo'   essere   disposta   quando   non
          pregiudichi la rapida definizione degli stessi:
               a) nei casi previsti dall'art. 12;
          b) (soppressa dal presente decreto);
               c) nei casi di reati commessi da piu' persone in danno
          reciproco le une delle altre;
               d)  nei  casi  in  cui  la  prova di un reato o di una
          circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato
          o di una sua circostanza".
          "Art.  371  (Rapporti  tra  diversi  uffici  del   pubblico
          ministero).
          1.  Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono
          a  indagini  collegate,  si  coordinano  tra  loro  per  la
          speditezza,  economia ed efficacia delle indagini medesime.
          A  tali  fini  provvedono  allo  scambio  di  atti   e   di
          informazioni  nonche'  alla  comunicazione  delle direttive
          rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono
          altresi'  procedere,  congiuntamente,  al   compimento   di
          specifici atti.
             2.  Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero
          si considerano collegate:
               a) se i procedimenti sono connessi a  norma  dell'art.
          12  ovvero  si  tratta di reati commessi da piu' persone in
          danno reciproco le une delle altre;
               b) se la prova di un reato o di  una  sua  circostanza
          influisce  sulla  prova  di  un'altro  reato  o di un'altra
          circostanza;
               c) se la prova di piu' reati deriva, anche  in  parte,
          dalla stessa fonte.
             3.  Salvo  quanto disposto dall'art. 12, il collegamento
          delle indagini non ha effetto sulla competenza".