AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Ampliamento dei casi di connessione 1. Nell'articolo 12 del codice di procedura penale (a) le lettere b) e c) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti: " b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita'.". 2. Nell'articolo 17 del codice di procedura penale (a) la lettera b) del comma 1 e' soppressa. (( 3. Nell'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di )) (( procedura penale (a) sono soppresse le parole: "di reato )) (( continuato o". )) _____ (a) Si trascrive il testo degli articoli 12, 17 e 371 del codice di procedura penale, come modificati dal presente articolo: "Art. 12 (Casi di connessione). - 1. Si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede e' stato commesso da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita'". "Art. 17 (Riunione di processi). - 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice puo' essere disposta quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi: a) nei casi previsti dall'art. 12; b) (soppressa dal presente decreto); c) nei casi di reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre; d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza". "Art. 371 (Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero). 1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonche' alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresi' procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti. 2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate: a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'art. 12 ovvero si tratta di reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre; b) se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un'altro reato o di un'altra circostanza; c) se la prova di piu' reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte. 3. Salvo quanto disposto dall'art. 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza".